F.A.Q. esenzione IVA

INFORMAZIONI SU ACQUISTI NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO


Ai fini IVA, i rapporti di scambio tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino sono disciplinati dal D.M. 24 dicembre 1993, entrato in vigore il 1° gennaio 1994 a seguito della realizzazione del mercato unico comunitario e dell’accordo sull’unione doganale e sulla cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino, stipulato a Bruxelles il 16 dicembre 1991.

Trattamento delle operazioni con San Marino

Per gli acquisti provenienti da San Marino non si applica la normativa prevista per le importazioni, pur trattandosi di uno Stato extra UE. Le operazioni di acquisto possono avvenire con due modalità alternative, ovvero acquisto con addebito di imposta da parte del fornitore di San Marino e acquisto senza addebito d’imposta.
A seguito dell’importazione in Italia di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino, il cessionario nazionale, soggetto passivo IVA, potrebbe ricevere una fattura con addebito dell’imposta o senza addebito:
1) nel primo caso, l’IVA è già versata dall’operatore sammarinese
2) nel secondo caso l’IVA dovrà essere assolta dall’operatore italiano attraverso il meccanismo del reverse charge, tramite l’integrazione della fattura ricevuta.
Le due modalità operative possono essere scelte indifferentemente previo accordo tra i contraenti. In entrambi i casi non deve essere compilato il modello INTRASTAT.

Regime forfetario

Chi applica il regime forfetario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata e pertanto non può fatturare in esenzione d’iva.

Acquisto con addebito dell’imposta

Il cedente emette fattura in quattro copie e le presenta all’Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino la fattura provvedendo al versamento dell’IVA; l’Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino versa l’IVA allo Stato Italiano, e restituisce la fattura originale perforata con datario (nei tempi previsti per il compimento dell’iter burocratico – circa 3 mesi data fattura) all’operatore di San Marino, il quale provvede ad inviare, via posta ordinaria, la fattura all’acquirente italiano che la registra nel libro IVA degli acquisti provvedendo alla detrazione dell’imposta (sulla fattura deve essere presente il timbro dell’Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino). L’operazione non è da comunicare con il modello INTRA.

Acquisto senza addebito dell’imposta

Il cedente emette fattura in tre esemplari, li presenta all’Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino che provvede a timbrare con timbri a secco i documenti e a restituirli al cedente (nei tempi previsti per il compimento dell’iter burocratico – circa 3 mesi data fattura). La copia per il cessionario verrà poi spedita, via posta ordinaria, al cliente Italiano. L’acquirente italiano registra la fattura con il meccanismo del reverse charge autofattura art. 17 sia negli acquisti che nelle vendite e comunica l’operazione con il modello Polivalente all’Agenzia delle Entrate (prima tale obbligo si eseguiva con comunicazione cartacea da effettuarsi entro 5 gg. mentre ora invece, la comunicazione va effettuata telematicamente mediante il “Modello di comunicazione polivalente”, compilando il quadro SE, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione della fattura ). L’operazione non è da comunicare con il modello INTRA.

Si ricorda che con il DM 12.2.2014, in vigore dal 24.02.2014, è stata disposta l’esclusione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Paesi “black list” e pertanto le operazioni poste con soggetti ivi residenti non devono più essere incluse nel quadro BL.